Approvato dall’Assemblea capitolina il Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, redatto dalla Giunta a seguito di un percorso partecipato e condiviso dai Municipi.
Scopo del testo, disciplinare la tutela del centro storico e dei 21 rioni ricadenti nel Sito Unesco, con una decisa stretta sulla proliferazione di esercizi commerciali caratterizzati da una scarsa qualità dell’offerta merceologica, come i minimarket.
Il provvedimento – frutto di un’analisi attenta e approfondita delle differenti peculiarità dell’area – stabilisce norme restrittive per le aperture di attività alimentari e per la tipologia degli esercizi commerciali autorizzati, dettando criteri precisi sulla qualità dei prodotti commercializzati.
Le misure, via via più stringenti a seconda che le attività di riferimento si trovino nella Città Storica, nell’ambito intermedio o nel cuore del Sito Unesco, tengono anche conto della suddivisione in “tessuti urbanistici” individuati dal Piano Regolatore in base alle caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi specifici.
Nel Sito Unesco è vietata l’apertura di nuove attività diverse da quelle tutelate. Dall’entrata in vigore del regolamento, ogni due anni, sarà effettuata una revisione degli indici di saturazione per la verifica di eventuali mutamenti e la conseguente eliminazione dei divieti di apertura delle attività del settore alimentare. Per i progetti di qualità – previa verifica istruttoria della Commissione Tecnica e successiva valutazione della Giunta Capitolina – si potranno decidere aperture in deroga di nuove attività.
Interdizione di apertura permanente – sia nel sito Unesco che nell’ambito intermedio – per friggitorie, carrozzerie e autofficine, sexy shop, autolavaggi, hard e soft discount, sale con videogiochi e biliardi, lavanderie e centri massaggi, compro-Oro, attività di commercio all’ingrosso con o senza deposito merci e magazzini.
All’interno della Città Storica, per la prima volta si regolamenta il consumo sul posto di alimenti e bevande, secondo leggi nazionali di settore: gli esercizi di vendita e artigianali del comparto alimentare non potranno destinare uno spazio interno per il consumo sul posto superiore al 25% della superficie totale, dovranno utilizzare arredi minimali, non potranno prevedere servizio al tavolo. Duplice l’obiettivo perseguito: impedire che queste attività si trasformino in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande “di fatto”, e agevolare investimenti e occupazione.
Stop quindi a “negozi-suk”, attività commerciali e insegne non consone al contesto di pregio urbanistico, in linea con la tutela delle attività ad alto valore storico o artigianale, quali i laboratori artigiani, tranne alcune eccezioni, le erboristerie, le librerie, le cartolibrerie, l’antiquariato, le gallerie d’arte, le gioiellerie, le profumerie, i negozi di arredamento e design, gli atelier e le boutique di alta moda, i prodotti del commercio equo e solidale, ecologici e biologici, le ciclofficine, le parafarmacie, la vendita di tessuti, filati e ferramenta. Sono compresi gli esercizi di vicinato alimentare fino a 250 mq e i laboratori artigianali del settore alimentare, a condizione che non consentano il consumo sul posto degli alimenti venduti o preparati.
Il Regolamento codifica precisi criteri di qualità per punti vendita al dettaglio e laboratori artigianali di prodotti alimentari, prescrizioni di adeguamento per le attività già operanti, e infine sanzioni amministrative fino alla sospensione delle attività in caso di violazioni da parte degli esercenti.
Per l’adeguamento delle attività già in esercizio, sono previsti dai 6 ai 12 mesi di tempo a seconda delle diverse prescrizioni, in modo da consentire un allineamento graduale ma efficiente.
Fonte: Roma Capitale
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS130553